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Pratiche auto - Duplicato patente

SMARRIMENTO, FURTO O DISTRUZIONE DELLA PATENTE

Presentare denuncia di smarrimento, furto, distruzione della patente di guida agli Organi di Polizia (Polizia, Carabinieri, Comandi Vigili Urbani) entro 48 ore dalla constatazione. La denuncia fatta all'estero deve essere rifatta presso l'autorità italiana.

Presentarsi (se ciò è possibile) con due fototessera a sfondo chiaro e un documento di riconoscimento valido. L'autorità preposta rilascierà una denuncia e un foglio provvisorio di circolazione.

La patente oggetto della denuncia da questo momento non è più valida e se ritrovata deve essere distrutta. L'organo di Polizia verificherà se la patente è duplicabile o no dall'Ufficio Centrale Operativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Se la patente è duplicabile l'Organo di Polizia invierà a suddetto Ufficio un modulo con la fototessera e l'Ufficicio Centrale Operativo invierà a casa dell'interessato la patente tramite posta.

Se dopo un periodo di circa due mesi non dovesse essere ancora arrivato è consigliabile telefonare al numero verde 800-232323. Se la patente non risultasse essere duplicabile dall'Ufficio Centrale Operativo l'interessato dovrà rivolgersi agli Uffici Provinciali del Dipartimento Trasporti Terrestri per richiederne il duplicato.

Qualora la patente non dovesse essere consegnata dalle Poste e ritornasse quindi all'Ufficio Centrale Operativo, l'interessato dovrà presentarsi presso gli Uffici Provinciali del Dipartimento Trasporti Terrestri per richiederne il duplicato.

Documentazione da presentare:
- Permesso di circolazione rilascaito dagli Organi di Polizia, Carabinieri, Polizia Municipale.
- Denuncia originale (verrà restituita) + relativa fotocopia
- Istanza su modello TT 2112 (in distribuzione allo sportello) compilato e sottoscritto.
- Attestazione del versamento di € (*) sul c/c 9001 I bollettini di conto corrente postale prestampati e con codice a barre sono reperibili presso gli Uffici Postali e gli Uffici Provinciali del Dipartimento Trasporti Terrestri. Non è possibile usare bollettini di c/c postale non prestampati.
- Documento di riconoscimento in corso di validità + fotocopia
- Fotocopia codice fiscale
- Due foto tessera recenti, a sfondo chiaro, con capo scoperto. Una delle due foto verrà autenticata dall'impiegato addetto in presenza dell'intestario della pratica munito di documento di identità in corso di validità e perfettamente leggibile. Nel caso di presentazione dell'istanza da parte di un delegato una delle due fotografie deve essere preventivamente autenticata (ad es. in Comune). La foto può essere autenticata anche dal medico competente (ASL) in sede di rilascio di certificato medico per rinnovo patente.
- Se contestualmente si effettua il rinnovo di validità occorre portare certificato medico in bollo (ASL) in data anteriore a sei mesi + relativa fotocopia.
- I cittadini extracomunitari dovranno esibire il permesso di soggiorno o carta di soggiorno in originale e in corso di validità + relativa fotocopia, oppure fotocopia del permesso di soggiorno con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all'originale, se la domanda è presentata da un delegato.
- Se la domanda è presentata da persona diversa dall'interessato l'impiegato addetto alla ricezione della domanda dovrà procedere all'identificazione del delegato a mezzo di un valido documento di identità personale dello stesso.

Occorrerà produrre altresì una delega sottoscritta dall'intestatario della pratica con firma semplice accompagnata da un valido documento in fotocopia del delegante.

Nota Bene: La patente di guida può non essere duplicabile dall'Ufficio Centrale Operativo (U.C.O.) per i seguenti motivi:
• nell'Archivio Informatico Nazionale non risulta la scadenza della patente di guida;
• nell'Archivio Informatico Nazionale non risulta il numero della patente di guida posseduta;
• nell'Archivio Informatico Nazionale risultano ostatività. L'utente potrà infine rivolgersi all'Ufficio provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri (ex Motorizzazione Civile) nel caso in cui il duplicato emesso dall'U.C.O. rechi un errore sui dati ovvero quando la foto sia stata stampata male, i dati siano poco leggibili, la laminazione non sia uniforme.

In tali casi l'ufficio provinciale potrà rilasciare un "duplicato d'ufficio" previa verifica dell'avvenuto pagamento dei diritti di cui alla legge 870/86. Per i connazionali iscritti all'A.I.R.E. si delineano due ipotesi per il rilascio del duplicato della patente di guida italiana: 1. Richiesta di un duplicato da parte di un cittadino italiano residente in uno Stato dell'Unione Europea:in tal caso il duplicato dovrà essere rilasciato dalla competente autorità dello Stato in cui il titolare della patente da duplicare ha fissato la residenza, conformemente a quanto stabilito dalla direttiva 91/439/CEE. 2. Richiesta di duplicato da parte di un cittadino italiano residente in uno Stato extracomunitario e iscritto all'A.I.R.E.:in questa ipotesi gli Uffici D.T.T. potranno rilasciare il duplicato secondo le consuete modalità operative. Per il C.A.P., Certificato di Abilitazione Professionale, è necessario presentare richiesta di duplicato del C.A.P. (*) Per gli importi corretti contattare l'ufficio provinciale competente.