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Pratiche auto - Conversione patente

Elenco degli Stati Esteri per i quali è possibile richiedere la conversione della patente:

La conversione è possibile solo per le patenti rilasciate dai seguenti Stati esteri con i quali l'Italia ha stabilito rapporti di reciprocità.

Elenco degli stati le cui patenti possono essere convertite: (circ.n. 4586/M340 del 02.11.2004). NB: i dati riportati sono soggetti a variazioni. Chiederne conferma.

CONVERSIONE PERMESSA A TUTTI I CITTADINI

Algeria, Argentina, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, San Marino, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Svezia, Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia, Ungheria.

CONVERSIONE PERMESSA SOLO AD ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI

Canada (personale diplomatico e consolare) Cile (personale diplomatico e loro familiari) Stati Uniti (personale diplomatico e loro familiari) Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)

Documentazione da presentare:

- Patente estera originale, in corso di validità, e fotocopia perfettamente leggibile di ambo i lati della stessa.
- Istanza su modello TT 2112 (in distribuzione allo sportello) compilato e sottoscritto.
- Attestazione del versamento di € (*) sul c/c 4028
- Attestazione del versamento di € (*) sul c/c 9001 I bollettini di conto corrente postale prestampati e con codice a barre sono reperibili presso gli Uffici Postali e gli Uffici Provinciali del Dipartimento Trasporti Terrestri. Non è possibile usare bollettini di c/c postale non prestampati.
- Due foto tessera recenti, a sfondo chiaro, con capo scoperto. Una delle due foto verrà autenticata dall'impiegato addetto in presenza dell'intestario della pratica. Nel caso di presentazione dell'istanza da parte di un delegato una delle due fotografie deve essere preventivamente autenticata (ad es. in Comune). La foto può essere autenticata anche dal medico competente (ASL) in sede di rilascio di certificato medico per conversione patente.
- Certificato medico in bollo con foto (ASL e medici competenti), in data anteriore a sei mesi + relativa fotocopia.
- Carta d'identità in visione + relativa fotocopia
- Fotocopia codice fiscale
- Traduzione integrale della patente di guida. La traduzione può essere effettuata da traduttore giurato presso il tribunale, Consolato dello stato estero in Italia (la firma dei funzionari consolari dovrà essere autenticata in Prefettura), Ambasciata Italiana presso lo Stato Estero. Per le patenti rilasciate da Argentina e Romania è espressamente chiesto dalla circolare ministeriale anche l'attestazione di autenticità rilasciata dal Consolato dello stato estero in Italia (la firma dei funzionari consolari dovrà essere autenticata in Prefettura).
- Autocertificazione della data di acquisizione della residenza. (Ciò è molto importante, perchè la patente estera può essere convertita solo se conseguita prima di avere ottenuto la residenza in Italia)
- I cittadini extracomunitari dovranno esibire il permesso di soggiorno o carta di soggiorno in originale e in corso di validità + relativa fotocopia, oppure fotocopia del permesso di soggiorno con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all'originale, se la domanda è presentata da un delegato.
- Se la domanda è presentata da persona diversa dall'interessato l'impiegato addetto alla ricezione della domanda dovrà procedere all'identificazione del delegato a mezzo di un valido documento di identità personale dello stesso. Occorrerà produrre altresì una delega sottoscritta dall'intestatario della pratica con firma semplice accompagnata da un valido documento in fotocopia del delegante.

NOTE:

- la patente extracomunitaria è convertibile solo se conseguita prima di avere ottenuto la residenza in italia (per le patenti rilasciate dal Regno del Marocco, la data di conseguimento deve considerarsi quella nella quale la patente diventa permanente)
- per le patenti comunitarie non serve la traduzione: solo per la patente Greca, si richiede che l'interessato rilasci una dichiarazione sostitutiva di notorietà con la traduzione di suo pugno.
- le patenti di qualsiasi stato, convertibili o non convertibili, consentono al possessore di circolare in Italia per 1 anno da quando ha ottenuto la esidenza
- alla consegna della patente Italiana verrà ritirata la patente straniera e successivamente inviata al Consolato dello stato di appartenenza
- La traduzione non è richiesta per le patenti rilasciate dagli stati della Comunità europea e dalla Svizzera.
(*) Per gli importi corretti contattare l'ufficio provinciale competente.